Superficie canone: 73,11 mq
Canone annuo: 5.948€
Stima spese annue: 3.700€
Deposito infruttifero: 5.948€
Stima costo alloggio (canone + spese) annuo: 840€
Riscaldamento e ACS: Centralizzati
Induzione: SI
Cantina: SI
Alloggio afferente al PROGETTO “ABITARE OLTRE LA CASA”. id2556603. CONVENZIONE DEL 21/03/2022 TRA ABITARE SOCIETA’ COOPERATIVA, COMUNE DI MILANO E REGIONE LOMBARDIA, assegnato a tempo determinato per una durata di 5 anni, per il quale sussistono i seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell’accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;
- residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa in Lombardia;
- indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, calcolato con i criteri stabiliti dalla normativa statale di riferimento compreso tra il valore minimo di 14.000 euro e massimo di 40.000 euro;
- assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati nel territorio italiano o all’estero. Per tutti i richiedenti, la titolarità dei diritti sopra indicati è rilevabile dalla documentazione fiscale e dalla dichiarazione ISEE presentata. L’omessa dichiarazione della titolarità di tali diritti è sanzionabile ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- assenza di assegnazioni di alloggi destinati a servizi abitativi pubblici per i quali, nei precedenti cinque anni, è stata dichiarata la decadenza o è stato disposto l’annullamento, con conseguente risoluzione del contratto di locazione, ad eccezione delle situazioni di cui al comma 1, lett. a) punti 1 e 2 dell’articolo 25 del regolamento regionale 4/2017;
- assenza di dichiarazione di decadenza dall’assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto;
- assenza, anche secondo le risultanze della banca dati di cui all’articolo 22, comma 3, della legge regionale n. 16/2016, di eventi di occupazione abusiva di alloggio o di unità immobiliare ad uso non residenziale o di spazi pubblici e/o privati negli ultimi cinque anni. Trascorsi cinque anni dalla cessazione dell’occupazione abusiva la domanda è ammissibile a condizione che l’eventuale debito derivante dai danneggiamenti prodotti durante il periodo di occupazione o nelle fasi di sgombero sia stato estinto.
Nei casi di nuclei familiari di nuova formazione, che abbiano componenti di età non superiore a trentacinque anni, che si devono costituire, con atto di matrimonio o unione civile, entro un anno dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione, la verifica della condizione economica di cui al punto 3 avviene con riferimento alla dichiarazione ISEE delle famiglie di provenienza di ciascuno dei componenti la famiglia di nuova formazione.






